Tutela consumatore – Il Codice del Consumo prevede, per i contratti a distanza (compresi quindi quelli effettuati tramite internet), un termine perentorio di trenta giorni entro cui il venditore, è tenuto ad eseguire l’ordinazione. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui il professionista ha trasmesso l’ordine. Si tratta di un termine comunque liberamente derogabile dalle parti. In caso di mancata esecuzione dell’ordine entro il termine di 30 giorni (o di quello diversamente pattuito), il venditore è tenuto ad informare il consumatore provvedendo al rimborso delle somme da questi già eventualmente corrisposte. Trascorso inutilmente tale termine, il venditore può considerarsi inadempiente, con la conseguenza che il Consumatore potrà dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e sarà eventualmente legittimato ad agire per il risarcimento dei danni. Preferibilmente con l’assistenza di un legale specializzato in materia, Il primo passo da compiere in tali casi, consiste nell’inviare una formale comunicazione, con raccomandata a.r., con cui dichiarare la risoluzione del contratto e intimare il rimborso delle somme indebitamente trattenute. Qualora entro il termine ulteriormente concessogli, il venditore non adempia all’obbligo di rimborso (compresi eventuali oneri accessori come risarcimento danni, spese legali, ecc), conviene fin da subito mettere da parte i miti propositi e azionare i rimedi legali a disposizione. A fronte della generica e spesso ingiustificata sfiducia nei rimedi di giustizia, qualora siano state prese fin da principio tutte le opportune precauzioni (comprese quelle innanzi illustrate), un ricorso per decreto ingiuntivo può consentire entro tempi rapidi e anticipando spese ridotte, di tornare in possesso delle somme pagate. A patto di avere tutte le carte in regola, non deve preoccupare il ricorso alle vie legali anche per recuperare crediti di modesto importo. È tuttavia condizione imprescindibile aver conservato tutta la documentazione che nel suo evolversi a scandito le diverse fasi del rapporto di compravendita, dalla email contenti la conferma dell’ordine, fino agli estratti conto attestanti il pagamento, compresa ogni comunicazione inviata dal venditore. La giurisprudenza ha in questi ultimi tempi compiuto passi da gigante e sono sempre più i Tribunali disposti a riconoscere il valore di prova scritta anche alle semplici email. Nei casi più gravi, penalmente rilevanti, non va inoltre trascurata l’ipotesi di effettuare una denuncia alle forze dell’ordine, non solo per lo specifico scopo di veder riconosciuti i propri diritti ma anche per il dovere civico di contribuire alla prevenzione e repressione di reati. In tali ipotesi, il consiglio non può non essere che quello di rivolgersi al GAT, cioè al nucleo antifrodi telematiche istituito dalla Guardia di Finanza. Il GAT ha sede a Roma.
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