Uno sguardo ai dati del pool reati informatici presso la Procura di Milano

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 sono pervenute
alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano – pool reati informatici ben
455 denunce per truffa su piattaforma informatica: una esigua minoranza (circa il 5%)
rispetto al numero complessivo delle denunce per truffa iscritte a registro nel
medesimo arco temporale (9.190) ma di per sé significativa per la complessità delle
indagini che ciascuno di quei casi comporta, anche in considerazione del fatto che si
tratta per lo più di denunce a carico di ignoti.

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Il numero delle notizie di reato con autore ignoto in questo settore (392 su 455) è
infatti pari all’86% dei casi di truffa su piattaforma informatica portati a conoscenza
della Procura di Milano nel 2010: una percentuale decisamente superiore rispetto a
quella calcolata sul numero totale delle denunce per truffa (art. 640 c.p.) pervenute
nello stesso periodo allo stesso Ufficio, che si attesta intorno al 61%.

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In poco più della metà dei casi portati a conoscenza della Procura (229 su 455) la
truffa si è realizzata in danno di utenti di eBay, tanto che tra gli addetti ai lavori è
frequente l’impiego dell’espressione “truffe eBay” per indicare il fenomeno in esame; i
rimanenti casi vedono coinvolti invece utenti di diversi siti web di annunci gratuiti
(come Secondamano.it, Subito.it, Bakeca.it, autoscout24.com, etc.) che, diversamente da eBay, agevolano la conoscenza delle richieste e delle offerte di beni e servizi ma non costituiscono il luogo virtuale nel quale concludere il contratto.

La differenza tra questi due tipi di piattaforma risulta in realtà poco
significativa ai nostri fini, perché in quasi tutti i casi venditore e acquirente, pur
essendosi ‘incontrati’ sulla piattaforma di eBay, hanno poi proseguito le trattative al di
fuori di essa, in contrasto, tra l’altro, con quanto espressamente indicato dalle regole
che eBay impone a chi intenda essere parte di quella particolare “Community di
compravendita online”. Tra quelle regole, infatti, è compreso il divieto di inviare “email
contenenti offerte per comprare o vendere oggetti al di fuori del sito eBay”, perché
questo tipo di offerte presentano “un potenziale rischio di frode per i venditori e gli
acquirenti” e, una volta che l’acquisto è stato effettuato “fuori del sito”, non è più
possibile beneficiare del “Programma di protezione acquirente di eBay”, che consente il
rimborso del denaro versato in caso di “oggetto non ricevuto o non conforme alla
prescrizione”.

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Vittime delle truffe su piattaforma informatica risultano essere persone di tutte
le età, anche se le percentuali maggiori si registrano tra quelle di età compresa tra i 35 e
i 44 anni (circa il 28%) e tra 25 e i 34 anni (circa il 27%); decisamente inferiore è il
numero dei più giovani, tra i 18 e i 24 anni (circa il 13%), nonché quello delle persone
che hanno superato i 55 anni di età (circa il 9%).

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L’entità del danno patrimoniale subito, nel singolo caso, non è particolarmente
elevata, attestandosi in prevalenza in misura non superiore a 300 euro (240 casi su 455,
dei quali 54 al di sotto dei 100 euro); importi più consistenti, superiori a 1.000 euro – e
talvolta anche a 5.000 euro – si registrano in 51 casi, nei quali oggetto di compravendita è un motoveicolo o un bene prezioso (ad es. un orologio di marca), così come nei casi
di locazione di un immobile (per lo più ad uso turistico).

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Quanto alle modalità di pagamento alle quali le vittime hanno fatto ricorso, la
ricarica di una carta prepagata (per lo più la carta PostePay) è indicata in quasi la metà
delle denunce (205 su 455); in molti altri casi il pagamento è avvenuto tramite bonifico
bancario (105 casi) oppure è stato inviato del denaro attraverso un vaglia veloce o online (23 casi), ovvero, laddove il beneficiario del pagamento fosse all’estero, utilizzando servizi di money transfer come Western Union o Money Gram (23 casi).
Solo una esigua minoranza (44 su 455) risulta aver utilizzato il sistema di pagamento
PayPal, che il sito eBay indica agli utenti come affidabile e (tendenzialmente) garantito,
a condizione che la compravendita si concluda sulla sua piattaforma: alle vittime della
truffa tale sistema viene tuttavia presentato come troppo oneroso, per le commissioni
elevate che esso comporterebbe, proponendosi come alternativa proprio quei sistemi di
pagamento (dalla ricarica della carta prepagata all’invio di denaro) che risultano
pericolosi, perché del beneficiario si perde rapidamente ogni traccia.

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Con riguardo infine all’aspetto della competenza territoriale, si nota che in non pochi
casi alla Procura di Milano sono state trasmesse per competenza denunce presentate
originariamente presso altri uffici giudiziari: ciò è avvenuto, talvolta, in applicazione
del criterio indicato dalla Procura generale della Cassazione, essendo questo il luogo
nel quale era stata effettuata la ricarica di una carta prepagata; altre volte perché si
trattava del luogo nel quale era stato aperto il conto corrente oggetto di accredito; in altri
casi, infine, perché luogo di residenza dell’indagato, ossia della persona beneficiaria del
pagamento. In quest’ultimo caso, la competenza dipende dall’applicazione del criterio
sussidiario previsto dall’art. 9 c.p.p., non essendo individuabile il luogo nel quale
l’ingiusto profitto è stato conseguito e quindi nel quale il reato si sarebbe consumato.
Da questo pur sommario quadro si nota come, in relazione allo stesso fenomeno
criminale, il criterio indicato dalla Procura generale, per le particolari ipotesi di ricarica
di carte prepagate, sia eccentrico rispetto agli altri criteri sui quali si basa la
competenza dello stesso ufficio giudiziario: attribuisce infatti rilievo al luogo nel quale
si trova la vittima, anziché a quello nel quale si trova il soggetto beneficiario
dell’ingiusto profitto. Quel criterio, inoltre, impedisce la concentrazione presso uno
stesso ufficio giudiziario delle denunce per truffa presentate nei confronti di uno stesso
‘venditore’, magari operante con nomi diversi e/o su piattaforme diverse: risulta quindi
più difficile pervenire “all’accertamento dell’esistenza di una serialità nella
commissione delle truffe online”, stante l’impossibilità, per ciascun ufficio
investigativo, di conoscere in tempo reale l’esistenza di altre denunce nei confronti
della stessa persona, presentate presso una qualsiasi delle procure della Repubblica del
territorio nazionale.

Tale articolo è tratto da “Truffe on-line: momento consumativo e competenza territoriale” di C.Pecorella. I dati forniti sono frutto di uno studio effettuato nel 2011 d’intesa con il pool reati informatici della Procura di Milano (http://www.procura.milano.giustizia.it/reati-informatici.html), in un’ottica di supporto ad una maggiore comprensione del cybercrime e dei suoi effetti sulle vittime: cfr. sul punto F. CAJANI, D. D’AGOSTINO, W. VANNINI, “Di necessità, virtù”: appunti per una strategia globale al contrasto del cybercrime. L’esperienza del pool reati informatici della Procura di Milano, in G. COSTABILE, A. ATTANASIO (a cura di), IISFA Memberbook 2011- Digital Forensics, Forlì, 2012, 1 ss.

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